La "gestione dei rifiuti" ha come fine ultimo quello di assicurare la protezione dell'ambiente attraverso un complesso di adempimenti a carico delle imprese produttrici di rifiuti, che necessariamente sono sottoposti a controlli che fanno riferimento alla specificità dei vari rifiuti prodotti.
I rifiuti, infatti, devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente; in particolare:
1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.
In virtù di questo, la gestione dei rifiuti si basa sui principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario. La parte quarta del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, inoltre, disciplina la bonifica dei siti inquinati anche in attuazione delle direttive comunitarie sui rifiuti, sui rifiuti pericolosi, sugli oli usati, sulle batterie esauste, sui rifiuti da imballaggio, sui policlorobifenili (PCB), sulle discariche, sugli inceneritori, sui rifiuti elettrici ed elettronici, sui rifiuti portuali, sui veicoli fuori uso, sui rifiuti sanitari e sui rifiuti contenenti amianto.